Parliamo di cessione del quinto e licenziamento. Che cosa succede in questo caso? Per quella che è la situazione odierna, può capitare purtroppo di perdere il proprio lavoro, magari quando si è già stipulato un prestito con cessione del quinto, diventa allora importante capire come comportarsi in questa situazione.
Come ben sai la cessione del quinto è un prestito garantito e non finalizzato dedicato sia ai pensionati (INPS – INPDAP – ENPAM) che ai dipendenti pubblici, privati e statali che hanno un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato. Approfondiamo il nostro argomento.
Che cosa succede?
Iniziamo subito con il capire che cosa succede alla cessione del quinto quando un soggetto viene licenziato. E sottolineiamo in prima istanza che, al momento della sottoscrizione del prestito con cessione del quinto, sia le banche che le finanziarie mettono immediatamente in moto dei meccanismi di assicurazione che consentono di recuperare il prestito concesso.
Le rate del prestito contratto, come ben sai, in caso di cessione del quinto vengono versate dal datore di lavoro all’ente che ha erogato il prestito. E in caso di licenziamento? Anche in questo caso è l’azienda che versa la cifra che manca per coprire il debito, trattenendola dal TFR del lavoratore. Ciò avviene quando il licenziamento:
- È deciso dall’azienda.
- O per dimissioni del lavoratore.
In riferimento al nostro argomento “Cessione del quinto e licenziamento”, dobbiamo anche porci un’altra domanda. E se il licenziamento è causa diretta del fallimento dell’azienda presso cui lavora il soggetto che ha richiesto la cessione del quinto? Il rimborso non è versato dall’azienda ma dalla società assicurativa che, a sua volta, può però rivalersi sul lavoratore. Chiaramente, se quest’ultimo trova subito un altro impiego, l’istituto bancario notifica il contratto del prestito al nuovo titolare, cosicché si possa procedere con la regolare estinzione del debito, a mezzo trattenuta dallo stipendio.
È evidente, inoltre, che per procedere in tale direzione è indispensabile calcolare in maniera precisa quanto è stato già versato per le rate del prestito e quanto versato tramite il TFR.
Licenziamento senza giusta causa
Tra le polizze assicurative che si devono sottoscrivere per legge ricordiamo anche quella relativa a coprire il licenziamento senza giusta causa. Simile all’assicurazione per fallimento aziendale, in questo caso è possibile salvaguardare il TFR accumulato, evitando che venga usato per il pagamento del prestito residuo.
Chi si occupa di saldare il debito? La compagnia di assicurazione. Quest’ultima infatti si occupa di porre fine al contratto di cessione del quinto sottoscritto con l’istituto bancario. Per esser certi, comunque, che il TFR non venga intaccato, è necessario accertarsi che l’assicurazione sottoscritta copra nello specifico il rischio di licenziamento senza giusta causa.
Tutela per gli istituti finanziari
Vediamo insieme un’altra cosa. Quando si richiede una cessione del quinto, l’istituto bancario o finanziario che concede il prestito ha la necessità di tutelarsi in caso di insolvenza del debitore. Può succedere che, anche se in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il soggetto che ha richiesto la cessione venga licenziato o semplicemente che l’azienda fallisca.
Per tale motivo, nel momento in cui si sottoscrive un contratto, per legge è necessario stipulare anche due polizze assicurative, una delle quali è la polizza contro il rischio di perdita dell’impiego. A cosa serve questa assicurazione? A coprire il debito in caso di licenziamento. Quindi, nel caso in cui il soggetto non sia più in condizione di ripagare le rate del prestito per mancanza di liquidità.
Grazie alla presenza di questa polizza, l’ente che finanzia il prestito viene comunque tutelato.
Vincolo del TFR
A maggior garanzia dell’ente finanziatore ricordiamo inoltre che quando si stipula un contratto, oltre alle assicurazioni, è necessario che il lavoratore autorizzi il vincolo del TFR. Quest’ultimo viene vincolato, per l’appunto, a favore dell’istituto bancario o finanziario che ha concesso il credito.
In caso di licenziamento è possibile che si realizzino due diverse situazioni, vediamole di seguito:
- Il TFR è sufficiente a coprire il debito.
- In seconda istanza, invece, il TFR non basta a risarcire il prestito restante.
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Nel primo caso, effettuati i controlli di routine, e soprattutto dopo che la banca ha ottenuto quanto dovuto, il soggetto interessato può risolvere il contratto. Nel secondo caso, l’istituto bancario può rifarsi su altre tipologie di indennità derivate dalla fine del rapporto di lavoro. E se tutto ciò non fosse sufficiente? In questo caso è necessario estinguere il debito ricorrendo ad altre soluzioni, seguendo forme e tempi stabiliti in base al singolo soggetto.