Cessione del quinto e cessazione del rapporto di lavoro: che cosa succede quando un dipendente viene licenziato mentre sta ancora pagando le rate del suo prestito? Chi salda il debito? E soprattutto c’è differenza di trattamento tra un dipendente che viene licenziato per giusta causa e uno che perde il proprio impiego a causa del fallimento della ditta per cui lavora?
Si tratta certamente di domande lecite se pensiamo che ad oggi la cessione del quinto è uno dei prestiti più richiesti dai dipendenti privati, ma anche da quelli che lavorano nel settore pubblico e statale, oltre che dai pensionati. Per affrontare una spesa improvvisa o economicamente gravosa, sempre più persone ricorrono a questo prestito agevolato, a tasso fisso e non finalizzato. Caratteristiche notevoli che lo rendono la soluzione ideale per chi desidera acquistare la prima casa, un’auto o spendere il denaro in ciò che si desidera.
Affrontiamo allora gli argomenti proposti per chiarire una volta e per tutte la situazione odierna.
Licenziamento e TFR
Iniziamo subito con il dire che quando un soggetto stipula una cessione del quinto autorizza di fatto il vincolo del proprio Trattamento di Fine Rapporto, conosciuto semplicemente come TFR, a favore della banca o della finanziaria che eroga il prestito per tutta la sua durata.
Leggi anche: Cessione del Quinto e TFR e ancora Cessione del Quinto senza TFR
Il TFR rappresenta di fatto una importante garanzia per l’istituto erogante che lo vincola in via precauzionale. E il perché è presto spiegato. In caso di inadempimento da parte del debitore, per qualsiasi ragione, il TFR serve a ripagare il debito alla banca o alla finanziaria che ha erogato il prestito. Soltanto in caso di morte prematura del dipendente, invece, a ripagare il debito è l’assicurazione. Non a caso, oltre al vincolo legato al TFR, la legge prevede obbligatoriamente che, al momento della stipula del prestito, vengano sottoscritte due polizze:
- Assicurazione sulla vita
- Contro la perdita dell’impiego.
Risulta chiaro da quanto detto che il Trattamento di Fine Rapporto è di fatto uno dei fattori principali che incidono sulla possibilità di ottenere o meno la cessione del quinto. Ma che cosa succede al TFR quando un dipendente viene licenziato mentre vi è in corso una cessione del quinto? Ne possono scaturire fondamentalmente due casi, vediamoli.
Debito residuo maggiore rispetto al TFR accantonato
Se il debito residuo è superiore al TFR accantonato durante gli anni di servizio, allora il dipendente rimane di fatto debitore nei confronti della banca o della finanziaria.
E in questo caso ha l’obbligo di saldare la parte eccedente del prestito tramite bonifico.
Debito residuo inferiore rispetto al TFR accantonato
Vediamo adesso che cosa succede nel caso contrario, ovvero quando il debito risulta inferiore rispetto al TFR. È semplice. L’azienda si occupa di cedere il tuo TFR alla finanziaria fino a raggiungere la cifra dovuta per saldare il debito.
E quanto resta del TFR? Il dipendente, ormai libero dalla condizione di debitore, può tenere per sé quanto resta del Trattamento di Fine Rapporto.
Fallimento dell’azienda
Adesso guarda questo. Cosa succede alla cessione del quinto se la cessazione del rapporto di lavoro avviene a causa del fallimento dell’azienda? Se un lavoratore viene licenziato senza giusta causa o perché l’azienda fallisce, il debito che resta viene ripagato dall’assicurazione. È opportuno sottolineare però che vi sono delle eccezioni e che queste fanno sì che la compagnia assicurativa non emetta il rimborso:
- Nel caso in cui l’insolvenza sia a carico di un soggetto segnalato al CRIF (Centrali Rischi Finanziari).
- Se la società assicurativa ha facoltà di rivalsa sul lavoratore per il risarcimento corrisposto.
- Ancora. Se il dipendente trova un nuovo impiego, allora deve risarcire l’assicurazione per la cifra versata.
- E infine se il dipendente viene segnalato come cattivo pagatore.
Licenziamento per giusta causa
Che cosa succede, invece, alla cessione del quinto in caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa? In questo caso specifico la compagnia di assicurazione può rifiutarsi di pagare il restante debito.
La conseguenza diretta è che viene così a crearsi un’insolvenza e il credito viene messo in sofferenza bancaria, oltre che in capo al soggetto debitore (ovvero al lavoratore).
Dimissioni del dipendente
Parliamo adesso di come regolarsi con la cessione del quinto in caso di dimissioni di un lavoratore che però ha già trovato un altro lavoro.
In tal caso non è richiesto il rimborso immediato del debito, ma è anche vero che per non avere grattacapi è importante avviare le dovute pratiche tempestivamente.
E cioè? Il lavoratore ha il dovere di contattare l’istituto che ha erogato il prestito e:
- Notificare l’avvenuto licenziamento
- Fornire le credenziali del nuovo contratto.
A questo punto la finanziaria contatta la nuova azienda e stringe i necessari accordi relativi al pagamento della rata mensile. La compagnia assicurativa, in questo caso, non viene nemmeno contattata. È però opportuno, come detto, che il lavoratore faccia tutto il più celermente possibile, onde evitare la segnalazione al CRIF e l’inserimento nella lista dei cattivi pagatori.